Art. 2.
(Sgravio contributivo delle retribuzioni per lavoro straordinario).

      1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 1-bis. - (Decontribuzione delle retribuzioni per lavoro straordinario). - 1. Le erogazioni corrisposte ai lavoratori per prestazioni di lavoro straordinario, svolte entro i limiti annui fissati dai contratti collettivi nazionali, non sono soggette a contribuzione previdenziale».

 

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